Codice Etico
CODICE ETICO DELL’A.S.D. PALLACANESTRO CHIERI 2009
ART. 1 Il codice etico
Il Codice Etico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Chieri 2009
(di seguito l’Associazione) reca norme comportamentali che dovranno essere
rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che
professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive
competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
ART. 2 I destinatari
Il presente Codice regolerà il comportamento dei seguenti soggetti: atleti,
allenatori, dirigenti accompagnatori e genitori degli atleti comunque iscritti
all’Associazione. L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione
incondizionata del presente Codice. Copia del presente codice etico è portata a
conoscenza di tutti i soggetti sopraindicati, indipendentemente dalla qualifica,
richiedendone il necessario rispetto.
ART. 3 L’Associazione
L’Associazione deve operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e
sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di
lealtà, correttezza e trasparenza. L’Associazione si impegna a fare conoscere e
ad applicare tutte le norme contenute nel presente codice, prevedendo sanzioni
disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse. L’Associazione si impegna
a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, valorizzandone
i principi etici, umani ed il fair play.
ART .4 Gli atleti
Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo
personale nel rispetto dei principi previsti dal presente codice. In particolare, il
rispetto dei valori sportivi ed il principio di solidarietà devono prevalere sul
mero perseguimento del proprio successo.
Gli atleti si impegnano a:
- praticare lo sport e ad osservare le sue regole attraverso la competizione
corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro
condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i
principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli
avversari o i propri compagni di squadra;
- rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è
presa in buona fede ed obiettivamente;
- adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il
pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre
avversarie e dei relativi sostenitori;
- rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla
promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con
finalità di carattere sociale ed educativo.
ART. 5 Gli allenatori
Gli allenatori devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto,
sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e
che sono il fondamento stesso dello sport.
Tutti i tecnici dell’Associazione devono essere portatori di questi valori e
rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori,
dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le
componenti: atleti, genitori degli atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, tifosi e mezzi
di informazione.
I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e
devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno
nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. Per tale ragione i
tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione di
questi valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il
fair play;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è
presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle
avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione
dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di
carattere sociale ed educativo.
Al centro del nostro progetto associativo ci sono bambini, ragazzi e atleti dell’associazione; essi sono i protagonisti assoluti dell’attività e tutte le azioni degli istruttori devono andare incontro ai bisogni dei NOSTRI ragazzi.
ART.6 I genitori degli atleti
La condotta dei genitori degli atleti durante gli allenamenti e soprattutto
durante le gare deve essere basata sul principio che lo sport serve
essenzialmente ad educare i giovani alla convivenza civile, al rispetto
dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Il tifo e l’entusiasmo
per la propria squadra non deve mai mirare ad ostacolare o infastidire le
squadre avversarie.
I genitori degli atleti, pertanto, si impegnano a:
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il
perseguimento dei soli risultati sportivi;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in
campo e gli allenatori;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è
presa in buona fede ed obiettivamente;
- evitare discussioni tecniche con gli allenatori, ai quali viene affidata ogni
responsabilità in tal senso: eventuali osservazioni potranno essere
riportate ai rappresentanti di squadra o degli organi direzionali che
provvederanno a chiarire ogni possibile malinteso;
- mantenere un comportamento responsabile verso i sostenitori delle
squadre avversarie evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano
offenderli.
ART.7 I dirigenti
I dirigenti dell’Associazione devono impegnarsi ad adeguare il proprio operato
ai principi del presente Codice Etico ed impegnarsi a farlo conoscere a tutti gli
atleti, i tecnici ed i genitori.
I dirigenti dell’Associazione devono:
- vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti
procedure al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del codice.
ART.8 Azioni disciplinari
L’obiettivo dell’Associazione è quello di educare allo sport e di formare, non
punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
Eventuali violazioni del Codice da parte di chiunque saranno valutati dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione che, sentite le testimonianze di tutte le
parti in causa, deciderà eventuali azioni disciplinari da intraprendere.
La sanzione deve essere decisa in modo tempestivo per assicurarne la
comprensione e quindi l’efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse non solo nei
locali in cui si svolge l’attività sportiva, ivi compresi gli spogliatoi, ma anche
fuori dall’ambito della palestra, ma che siano espressamente riconducibili a fatti
ed eventi che possano avere una forte ripercussione nell’ambiente o
nell’attività dell’Associazione. La convocazione dei genitori degli atleti non deve
configurasi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di
accordo. Le sanzioni possibili sono le seguenti:
- Richiamo verbale non ufficiale: a questa sanzione, per le mancanze di
minore entità commesse dagli atleti, possono fare ricorso direttamente
anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene
riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani;
- Richiamo ufficiale verbale o scritto.
- Sospensione dall’attività per un periodo di tempo.
Questi ultimi due tipi di sanzione possono essere decise solamente dal Consiglio
Direttivo, sentite tutte le testimonianze.



